Statuto Associativo
Art.1: Costituzione - Scopi - Durata
L’Associazione ha lo scopo di dedicarsi esclusivamente al cronometraggio delle manifestazioni sportive nonchè di promuovere, incrementare e coordinare l’attivi tà cronometristica degli associati a carattere dilettantistico e con finalità sportive, secondo le norme della Federazione Italiana Cronometristi della quale accetta statuto e regolamenti e alla quale deve richiedere l’affiliazione.
L’Associazione non ha scopi di lucro e si mantiene completamente estranea a
problematiche di carattere politico, religioso e raziale La sede della Associazione è in in Napoli e la sura durata è illimitata.

Art.2: Associati.
Gli associati dovranno essere tesserati alla FICr. e si distinguono in:
a) appartenenti al ruolo d’onore
b) benemeriti
c) ordinari.
Gli associati appartenenti al ruolo d’onore e i benemeriti sono quelli riconosciuti tali dalla F.I.Cr., mentre gli associati ordinari sono quelli regolarmente iscritti alla medesima a norma del presente statuto e delle disposizioni della
F.I.Cr.
Per essere ammessi come associati ordinari è necessario che gli interessati siano maggiorenni:
a) presentino domanda di ammissìone e tesseramento alla F.I.Cr.;
b) paghino le quote sociali e federali;
c) accettino senza riserve il presente statuto, lo statuto e i regolamenti della F.I.Cr.;
d) abbiano conseguito la nomina a cronometrista ufficiale.

Art.3: Cessazione di appartenenza all'associazione
La qualifica di associato si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto;
b) per morosità nel pagamento delle quote sociali e/o federali;
c) per radiazione pronunciata dagli organi federali;
d) per cancellazione dai ruoli della F.I.Cr.-
Colui che perde la qualifica di associato non ha alcun diritto sul fondo comune.

Art.4: Organi dell'Associazione.
Sono organi dell’Associazione:
a) l’assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario- Cassiere;
f) i Revisori del fondo comune.

Art.5: Assemblea degli associati.
L’assemblea è composta da tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e federali. Gli associati che alla data di svolgimento dell ‘Assemblea si trovano nella posizione di “fuori quadro” non hanno diritto al voto. Nessun associato può avere più di una delega. L’assemblea ordinaria, convocata dal Presidente, si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese di gennaio, per la discussione e l’approvazione del rendiconto e della relazione del C.D. sull’attività dell’anno solare precedente.
L’assemblea elegge il Presidente dell’associazione, il Consiglio direttivo e i Revisori. Fissa le direttive per l’attività futura. L’assemblea puo essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Deve essere convocata su domanda scritta della maggioranza dei Consiglieri o di almeno un quarto degli associati aventi diritto a voto entro 30gg. dalla richiesta. Questa deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione. Le assemblee devono essere convocate con avviso scritto contenente l’o.d.g. ed inviato a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti. L’assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali dovrà svolgersi nell’anno
pari successivo a quello della celebrazione dei giochi olimpici.
Quella straordinaria è valida soltanto se in prima convocazione sono presenti i 2/3 degli associati aventi diritto a voto ed,in seconda, almeno un’ora dopo, se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto a voto.
L’assemblea elegge anche per acclamazione il suo Presidente, il Segretario e due scrutatori per il controllo delle votazioni. Il Presidente, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare, con i dati fornitigli dalla
segreteria, la ritualità della convocazione ed in genere il diritto di intervento all’assemblea ed il numero dei voti di cui dispongono gli associati presenti. Tranne che nei casi specificamente contemplati, le assemblee deliberano a maggioranza dei voti dei presenti. Lo svolgimento dei lavori deve essere riportato in un proocesso verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario d’assemblea. Il verbale sarà a disposizione degli associati che ne faranno richiesta.

Art.6: Eleggibilità ed incompatibilità
Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati che abbiano
i requisiti di cui all’art. 20 dello statuto della F. I.Cr.
I Revisori non possono rivestire altra carica associativa. Tutte le cariche sono onorarie ed hanno la durata di 4 anni. Tutti possono essere rieletti senza alcun limite.

Art.7: Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da almeno due Consiglieri, eletti dall’assemblea a scrutinio segreto. Adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il bon andamento tecnico ed amministrativo dell’associazione e per il raggiungimento degli scopi di cui all’art.1. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 1. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta di almeno due Consiglieri o dei Revisori.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità vale il voto espresso dal Presidente. I componenti il C. D. che saranno assenti in tre riunioni consecutive senza giustificato motivo saranno considerati dimissionari e verranno sostituiti al primo dei non eletti cosi pure in caso di dimissioni, decesso, radiazione o adozione di provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione.
Quando venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri dovrà essere convocata l’assemblea straordinaria entro 30 gg. per la nomina di un nuovo Consiglio.

Art.8 : Compiti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere:
– alla predisposizione del rendiconto, della relazione e ad eleggere il Vicesidente, il Segretario ed assegnare gli altri eventuali incarichi;
– ad approvare i regolamenti interni;
– alla determinazione della quota associativa annua;
– alla fissazione del numero minimo dei servizi che ogni associato deve nell’anno, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla F. I. Cr.

Art.9: Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti in possesso dei presenti. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con facoltà di delega, coordina le iniziative
per il regolare funzionamento delle attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d’urgenza con obbligo di ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione,pena la decadenza. Convoca le assemblee e predispone i servizi di cronometraggio.

Art.10: Il Vice-Presidente
Il Consiglio direttivo elegge a maggioranza di voti dei componenti il Vice Presidente, scegliendolo fra di essi. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di una sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Art.11: Il Segretario Cassiere
È nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti. Da’ esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento dell’Associazione. Deve tenere l’inventario delle attrez
zature di proprietà o in dotazione all’Associazione nonchè un registro cassa.

Art. 12: I Revisori del fondo comune
Le funzioni di controllo sono esercitate da due revisori eletti dall’assemblea degli associati. Esplicano il mandato in conformità alle attribuzioni dei sindaci secondo le vigenti leggi. Qualora rilevino irregolarità amministrative devono comunicarle per iscritto al Consiglio direttivo per i necessari provvedimenti.

Art.13: Fondo comune e Rendiconto
Il Patrimonio consiste in tutti i beni che a qualsiasi titolo siano diventati di proprietà dell’Associazione. In esso confluiscono le quote sociali che gli associati sono tenuti a versare. Il rendiconto annuale dovrà comprendere:
a) la situazione patrimoniale;
b) il conto della gestione;
e sarà presentato all’approvazione dell’assemblea, accompagnato dalle relazioni del C. D. e dei Revisori. Le relazioni devono essere redatte per iscritto.

Art.14 : Modifiche allo statuto
Lo statuto associativo può essere modificato soltanto dall’assemblea straordinaria degli associati, su proposta del Consiglio direttivo o di almeno 1 /3 degli associati. La relativa delibera deve essere approvata da almeno i 2/3 dei voti dei presenti. Le modifiche apportate entreranno in vigore solo dopo l’approvazione della F. I. Cr.

Art.15: Scioglimento
Può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell’assemblea gli associati, e sarà valido soltanto se adottato con la maggioranza di almeno 4/5 degli associati. In tale assemblea non sono ammesse deleghe. In caso di scoglimento tutto il fondo comune sarà devoluto alla F.I.Cr.

Art.16: Inadempienze
Nel caso di mancato o irregolare funzionamento dell’Associazione e/o di mancata convocazione dell’assemblea ordinaria o straordinaria nei casi previsti dal presente Statuto ogni associato può denunziare i fatti al Presidente Federale.
Questi – dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione e i denunzianti ed esperito negativamente un tentativo di conciliazione – provvederà a convocare direttamente ed al più presto possibile le assemblee.
Le.decisioni del P.F. sono insindacabili ed inappellabili in quanto gli associati hanno inteso costituirlo come arbitro amichevole compositore.

Art.17: Varie
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme statutrie e regolamentari della Federazione Italiana Cronometristi e, ove non previsto, le norme del codice civile. Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale ed entra in vigore dopo la ratifica della Federazione Italiana Cronometristi e nel rispetto dell’Art.31 del D.P.R. 2/8/74 n.530.